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Normativa generale
La Legge Regionale 03/03/2016 n. 2, art. 13, al comma 2 prevede che “l’orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore” ed al comma 1 precisa che tali orari “costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l’utenza mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio”;
La Legge 04/08/2017 n.124, art. 1 al comma 165 recita: “….È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.”
E’ quindi possibile tenere aperta la farmacia alla domenica o festivi, ad esempio in occasione di fiere o sagre del paese, inviando una comunicazione preventiva (ad esempio tramite PEC) al Comune di competenza, all’Ordine dei Farmacisti e per opportuna conoscenza, all’Azienda USL – Servizio Farmaceutico, ed apponendo un cartello di avviso per l’utenza con l’indicazione delle giornate ed orari di apertura straordinaria.
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